IL CONI NON HA VALUTATO IL MERITO DEI RICORSI

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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

I L C O L L E G I O A R B I T R A L E

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale

Avv. Guido Cecinelli Arbitro

Prof. Marcello Foschini Arbitro

Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro

Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro

nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione

delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in

Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0866 del 18 luglio 2005) promosso da:Napoli Soccer SpA in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Aurelio De Laurentiis, con sede in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 33, rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Eduardo Chiacchio e dall’Avv. Maurizio Santori ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo situato in 80100 Napoli – Centro Direzionale – Isola A/7 (tel. 0818806502 – tel. 0815625074 – fax 0818328819)

– attrice –

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax

0685823200 – email ghplex@ghplex.it)

– convenuta –

e contro

Vicenza Calcio SpA in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in 36100

Vicenza, alla Via Schio n. 2, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Mattia Persiani, Gian Luigi Polato, Piero D’Amelio e Giovanni C. Sciacca ed elettivamente domiciliato presso lo

Studio D’Amelio e Sciacca – Via della Vite, 7 – 00100 Roma (tel. 0669925050 – fax

066792920) altra parte –

***

vista l’istanza arbitrale e le relative domande;

viste le memorie della società convenuta e della Figc e le relative conclusioni;

visto l’art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d’urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia,accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;

visto l’art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide

applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;

ritenuto che, con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13 giugno 2005 (C.U.

224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…)

sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni»;

– che, pertanto, nel caso di specie, va pronunciata l’inammissibilità dell’istanza

arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante;

– che, altresì, la società convenuta non è attualmente iscritta al campionato di serie B, né è titolare di una situazione giuridica soggettiva tutelata al ripescaggio ed è pertanto priva di legittimazione passiva, con conseguente inammissibilità dell’istanza arbitrale nei suoi confronti;- che, inoltre, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza

l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta);

– che, nel caso di specie, nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi, e che, dunque, va pronunciata l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire;

– che ogni altra questione, di rito, istruttoria e di merito, risulta dunque assorbita;

– che le spese devono seguire la soccombenza

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P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni

ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

– dichiara inammissibile l’istanza arbitrale della società Napoli Soccer;

– pone integralmente a carico della società Napoli Soccer gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa delle parti convenute quantificati forfettariamente in Euro 2500 ciascuna;

– dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano i ncassati dalla Camera di

Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il

26 luglio 2005.

Ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, «il testo integrale del lodo, avente

ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo».

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano

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