IL COMUNICATO 189/A SULLE ISCRIZIONI

IL COMUNICATO 189/A SULLE ISCRIZIONI src=
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245OCOMUNICATO UFFICIALE N. 189/AIl Consiglio Federale- visto il C.U. n. 162/A del 31 gennaio 2005 con il quale sono stati fissati i termini per gli adempimenti richiesti alle società in sede di ammissione ai campionati professionistici 2005/2006;- preso atto che, con tale provvedimento, si era riservata la emanazione di ulteriori e più particolari disposizioni procedurali per l’ammissione ai suddetti campionati;- visto l’art. 24 dello Statuto Federale;d e l i b e r adi approvare le disposizioni sulle ammissioni ai campionanti professionisti 2005/2006 secondo il testo allegato sub A), che sostituisce integralmente il C.U. n. 162/A del 31 gennaio 2005.PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MARZO 2005IL SEGRETARIO IL PRESIDENTEDott. Francesco Ghirelli Dott. Franco CarraroAllegato. A)Adempimenti in ordine alla ammissione ai Campionati Professionistici2005/2006I) Adempimenti per l’AmmissioneA) Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:1. aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine perentorio del 23 giugno 2005, ore 19:00.2. aver ripianato nei termini sotto indicati l’eventuale carenza dei parametri PA e PD di cui all’art. 85 NOIF, riferita al 31.03.2005, che verrà contestata dalla CO.VI.SO.C. entro il 20 maggio 2005. A tal proposito, la contestazione interverrà in caso di mancato rispetto del rapporto PA di cui all’art. 85, paragrafo IV delle NOIF, determinato sulla base di un bilancio di competenza al 31 marzo 2005, nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale ovvero nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le società che non si sono avvalse della facoltà di cui all’art. 18 bis della legge 91/81 introdotto dalla legge n. 27/2003, nonché in caso di mancato rispetto del rapporto PD di cui all’art. 85, paragrafo V delle NOIF, determinato sulla base di un bilancio di competenza al 31 marzo 2005, nella misura minima di 0,25 unità di netto contabile per ogni unità di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Per le società che si sono avvalse della facoltà prevista dall’art. 18 bis della legge 91/81, ai fini della determinazione del rapporto PA, il valore delle immobilizzazioni immateriali deve intendersi assunto con esclusione del valore della voce "oneri pluriennali da ammortizzare" di cui al citato articolo. Detta carenza potrà essere ripianata ai fini del raggiungimento delle misure minime sopra indicate, esclusivamente mediante:a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il termine del 5 luglio 2005.b) incremento dei mezzi propri da effettuarsi:b.1) con versamento in conto futuro aumento capitale irreversibile entro il termine del 5 luglio 2005;b.2) nella forma dell’aumento di capitale sociale da deliberarsi entro il termine del 4 luglio 2005. L’eventuale differimento dei versamenti non potrà eccedere il 31.12.2005 ed il relativo adempimento dovrà essere garantito da fideiussione bancaria o assicurativa da depositarsi entro il termine del 5 luglio 2005. L’importo da versare secondo le modalità previste alle precedenti lett. a) eb) potrà essere ridotto attraverso l’utilizzo del saldo attivo finanziario al 4 luglio 2005, derivante dalle operazioni di trasferimento di calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno richiedere il saldo attivo di campagna trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine perentorio del 4 luglio 2005, ore 19:00. Tale saldo attivo dovrà essere certificato alla Co.Vi.So.C. dalle Leghe di competenza entro il termine del 5.07.2005 e non potrà essere ridotto a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2005/2006. Il medesimo saldo potrà essere utilizzato ai fini del ripianamento del PA e PD una sola volta per l’importo risultante alla data di cui sopra. Ai fini della determinazione del saldo saranno ammesse in compensazione esclusivamente operazioni di cessione di calciatori a società appartenenti a Federazioni Estere nell’ambito dell’Unione Europea.B) Le società saranno inoltre tenute ad osservare i seguenti adempimenti:1) depositare presso la CO.VI.SO.C., entro il termine perentorio del 25 maggio 2005 ore 19:00, il bilancio chiuso al 30.06.2004 approvato e, per le società di Serie A, corredato della certificazione della società di revisione e, per le società di Serie B con esclusione delle neopromosse in tale serie, corredato della revisione limitata al solo stato patrimoniale da parte di società di revisione, nonché depositare nello stesso termine perentorio la relazione semestrale al 31.12.2004. Entro il medesimo termine perentorio del 25 maggio 2005 ore 19:00 le società il cui esercizio coincide con l’anno solare dovranno depositare presso la CO.VI.SO.C. copia del bilancio chiuso al 31.12.2004 approvato e, per le società di Serie A, corredato della certificazione della società di revisione e, per le società di Serie B con esclusione delle neopromosse in tale serie, corredato della revisione limitata al solo stato patrimoniale da parte di società di revisione. Tali adempimenti sono richiesti entro il suddetto termine, qualora non fossero stati già effettuati in precedenza. Qualora la relazione della società di revisione al bilancio chiuso al 30.06.2004 contenga un giudizio negativo, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio ovvero un giudizio con rilievi riguardanti la continuità aziendale, la preclusione alla iscrizione al campionato di competenza sarà superata se, entro il termine perentorio del 29 giugno 2005, ore 19:00, la società depositi presso la CO.VI.SO.C. relazione della società di revisione che esprima un giudizio positivo e senza rilievi in ordine alla continuità aziendale.2) depositare presso la CO.VI.SO.C., entro il termine perentorio del 25 maggio 2005 ore 19:00, la dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Presidente del collegio sindacale attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa.3) depositare presso la CO.VI.SO.C., entro il termine perentorio del 25 maggio 2005 ore 19:00, la documentazione attestante le modifiche statutarie, eventualmente intervenute a quella data;4) depositare presso la CO.VI.SO.C., entro il termine perentorio del 29 aprile 2005 ore 19:00 i prospetti contenenti i rapporti PA e PD, sottoscrittdal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio sindacale, determinati sulla base di un allegato bilancio di competenza al 31.03.2005. Per le società quotate in borsa, il temine perentorio per depositare presso la CO.VI.SO.C. i suddetti prospetti e il bilancio di competenza al 31.03.2005 è fissato al 16 maggio 2005, ore 19:00;5) documentare alla CO.VI.SO.C., entro il termine del 5 luglio 2005 ore 19:00, l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 o 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio di competenza al 31.03.2005 e, nell’ipotesi di cui all’art. 2446 o 2482 bis c.c., documentare alla CO.VI.SO.C. sempre nel termine del 5 luglio 2005, ore 19:00, di aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla medesima norma;6) documentare alla CO.VI.SO.C., entro il termine del 5 luglio 2005 ore 19:00 i soli adempimenti previsti alla precedente lett. A, punto 2, sub) a e sub) b, ove richiesti;7) documentare alla CO.VI.SO.C., entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 ore 19:00, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’Erario, degli enti previdenziali e del Fondo Fine Carriera, ivi comprese le ritenute fiscali, gli oneri e i contributi previdenziali e sociali relativi agli emolumenti del mese di marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe, mediante il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della società, dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale. In caso di contenzioso le società dovranno depositare, nel medesimo termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.C) Certificazioni Leghe professionisticheLe Leghe certificano alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2005, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti alla data del 31.03.2005 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe, o l’esistenza di contenziosi, allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Le Leghe certificano altresì alla CO.VI.SO.C., per le medesime società, entro il termine del 30 giugno 2005 l’assenza di debiti:- nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;- derivanti dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali (FIFA, UEFA, e Federazioni Nazionali). Le società della Lega Nazionale Professionisti, entro il termine perentorio del 29 giugno 2005, ore 20,00 e quelle della Lega Professionisti di Serie C, entro il termine perentorio del 23 giugno 2005 ore 19:00 dovranno documentare alla Lega di competenza secondo le modalità dalla stessa stabilita, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti alla data del 31 marzo 2005 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe o l’esistenza di contenziosi, allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Le Leghe, inoltre, dovranno certificare alla CO.VI.SO.C., entro il 28 febbraio 2006, l’avvenuto pagamento entro il termine perentorio del 31 dicembre 2005, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2005. Per tali mensilità dovranno essere adempiuti, nel termine perentorio del 28 febbraio 2006, i relativi obblighi fiscali e previdenziali da parte delle società. L’inosservanza delle prescrizioni riguardanti le mensilità di aprile, maggio e giugno 2005 comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.II) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C1) Le società che, avendo il titolo sportivo di Serie C1 o Serie C2, dovrebbero disputare detti Campionati nella stagione sportiva 2005/2006, debbono trasmettere alla Lega Professionisti Serie C, oltre alla domanda di ammissione corredata dal versamento della tassa d’iscrizione, la seguente documentazione:a) entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 ore 19:00, per tutte le società di Serie C l’originale della garanzia a favore di essa Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell’importo di € 207.000,00=, salva diversa previsione che venisse in seguito deliberata. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla Lega Professionisti Serie C con separata comunicazione;b) entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 ore 19:00, per tutte le società di Serie C, l’apposita dichiarazione del Legale Rappresentante della Società attestante le modalità e la delega irrevocabile alla Lega Professionisti Serie C per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale nonché gli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali a carico della Società (il tenore della dichiarazione è reso noto con apposita comunicazione);c) per le sole società partecipanti al Campionato di Serie C1 la domanda di iscrizione deve contenere apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti in caso di promozione alla serie B, così come quantificato nel modulo all’uopo predisposto dalla Lega Professionisti Serie C che sarà reso noto con apposita comunicazione;d) per le sole Società che al termine del Campionato 2004/2005 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Serie C1 e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, detta garanzia deve essere trasformata entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 ore 19:00 in una garanzia bancaria a prima richiesta.* * * *IV) RICORSILa Co.Vi.So.C., entro il 9 luglio 2005, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti, comunica alle società l’esito della propria istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. e alle Leghe competenti. A tal fine e quale condizione per la ricezione di detta comunicazione, le società hanno l’onere di comunicare alla CO.VI.SO.C., entro la data del 31 maggio 2005, il numero di telefax ove questo sia nuovo o diverso da quello risultante dall’annuario Federale 2004. Le società che sono risultate non in possesso dei requisiti per l’ammissione al campionato possono presentare ricorso alla F.I.G.C. – CO.A.VI.SO.C. entro il termine perentorio del 12 luglio 2005 ore 13:00. Fermo il rispetto dei termini perentori di cui ai precedenti paragrafi I, II e III, possono essere integrati, entro il termine perentorio del 12 luglio 2005 ore 13:00, i soli adempimenti previsti al precedente paragrafo I) lett. A, punto 2, sub) a e sub) b e lett. B), punti) 5, 6. Il ricorso deve essere corredato a pena di inammissibilità da una tassa di EURO 10.000,00 per le Società di Serie A, di EURO 5.000,00 per le società di Serie B e di EURO 2.000,00 per le società di Serie C. Detti importi verranno restituiti nei soli casi di accoglimento dei ricorsi. La CO.A.VI.SO.C. esprime entro il 14 luglio 2005 parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti dalle società avverso la decisione della CO.VI.SO.C.. La decisione definitiva sull’ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 15 luglio 2005. Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato di competenza, è consentito ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito regolamento.

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