LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

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Avverso la squalifica di due turni inflitta al calciatore azzurro Emanuele Calaiò, la Napoli Soccer ha presentato, in queste ore, rituale ricorso innanzi alla Commissione Disciplinare presso Lega di Serie C.La società spera, quindi, nell’accoglimento del reclamo per avere il bomber palermitano nella prima semifinale dei play-off.Ciò detto, si ritiene opportuno dare ai lettori del sito alcune delucidazioni in merito al tipo d’impugnativa presentata dalla società partenopea agli organi di giustizia sportiva.L’art. 32 comma 1 del codice di giustizia sportiva prevede che avverso le decisioni di prima istanza dei giudici sportivi, relative alle infrazioni commesse durante lo svolgimento delle gare, le società possono presentare reclamo alle Commisioni Disciplinari aventi competenza per i rispettivi campionati.l reclamo alla Commissione Disciplinare, più propriamente denominato "procedimento di seconda istanza", presenta delle varianti dal punto di vista procedurale per l’attività in ambito nazionale (Serie A, B e C), rispetto alla disciplina sportiva in ambito provinciale e regionale della L.N.D. ( Lega Nazionale Dilettanti) e del S.G.S. ( Settore Giovanile e Scolastico).La principale diversificazione di tipo procedurale, riguarda il termine per proporre il reclamo.Infatti, per i campionati in ambito nazionale (serie A, B e C) il reclamo deve essere proposto entro sette giorni successivi alla pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che s’intende impugnare.Di contro, la disciplina in ambito regionale della L.N.D. e del S.G.S. prevede il termine più lungo di dieci giorni.E’ importante ricordare che per i procedimenti di seconda istanza che si svolgono innanzi alle Commissioni Disciplinari presso la Lega Nazionale Professionisti di serie A, B e C, può essere chiesto un procedimento d’urgenza. In tal caso, il reclamo deve essere proposto alla competente Commissione Disciplinare entro le 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione nel comunicato ufficiale della decisione avverso la quale s’intende proporre il ricorso.Il procedimento d’urgenza non può essere chiesto nel caso di squalifica per una gara, o per sanzioni minori, salvo che si tratta di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso d’immagini televisive come fonte di prova.Il reclamo deve essere motivato, ed i ricorrenti hanno diritto di essere sentiti dall’organo giudicante, e possono preventivamente prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali sui quali si è fondata la decisione del giudice sportivo di primo grado.Per avvalersi di tale diritto, il ricorrente deve fare richiesta all’atto dell’invio dei motivi del reclamo.

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